IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente;
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;
  Considerato  che  la  citata  legge  n.  305/1989,  concernente  la
programmazione  triennale  dell'azione   pubblica   per   la   tutela
dell'ambiente,  prevede  -  tra  l'altro  -  che tale programma venga
approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (C.I.P.E.);
  Visto, in particolare, l'art. 4  della  stessa  legge  che  prevede
inoltre  che  per  l'attuazione  del  predetto programma triennale il
Ministero dell'ambiente promuova apposite intese  programmatiche  con
le  singole  regioni  e  provincie  autonome per l'impiego coordinato
delle risorse e, in particolare, per la definizione degli  interventi
da  realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato,
delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;
  Visto il programma  triennale  per  la  tutela  ambientale  1989-91
approvato  con  delibera  C.I.P.E.  3  agosto  1990  e pubblicato nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;
  Vista  l'ulteriore  deliberazione  del C.I.P.E. del 30 luglio 1991,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del  14  agosto  1991
concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3
agosto 1991;
  Considerato   che   tra   i   programmi   generali  previsti  dalla
deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi e' quello finalizzato
al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui  al
menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;
  Considerato  peraltro  che  come previsto nella stessa delibera del
C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse  dell'art.  7
della  legge  n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi
nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8  giugno  1990,  n.
142, sulle autonomie locali;
  Considerato  che  le  risorse afferenti il programma generale DISIA
per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90  miliardi)  sono
state  ripartite  quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e
quanto  a  lire  9,5  miliardi  sono  destinate  agli  interventi  di
competenza   diretta   al   Ministero   dell'ambiente,   cosi'   come
particolarmente definito  nella  tabella  3/  A  della  delibera  del
C.I.P.E. del 3 agosto 1990;
  Vista  l'intesa programmatica con la regione Campania, firmata il 3
dicembre 1991, con la quale sono stati individuati,  ai  sensi  delle
delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa
in  utilizzo  delle  risorse  previste  per  la  prima attuazione del
programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli  interventi
concernenti il programma generale DISIA;
  Considerato  peraltro  che  gli  interventi  del programma generale
DISIA individuati nell'intesa sopra  citata,  sono  stati  dichiarati
idonei  dalla  Commissione  tecnica di cui all'art. 14 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, cosi' come previsto dal ripetuto art.  7  della
legge n. 305/89;
  Vista  la  relativa  relazione  finale  della  Commissione tecnico-
scientifica trasmessa dal presidente al  Ministro  dell'ambiente  con
nota n. 1390/Comm. del 4 dicembre 1991;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata
nel supplemento ordinario n.  77  della  Gazzetta  Ufficiale  del  28
novembre   1991,   recante   misure   urgenti   per  il  contenimento
dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di
Napoli;
  Considerato che  l'art.  4  della  citata  ordinanza,  al  fine  di
consentire  il  tempestivo  avvio degli interventi per il risanamento
atmosferico ed acustico  previsti  nel  ripetuto  programma  generale
DISIA  ed  inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione
Campania, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai  sensi
della  delibera CIPE 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via
d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA;
  Considerata pertanto l'urgente necessita' di mettere a disposizione
dei soggetti titolari degli interventi  sopra  indicati  le  relative
risorse  finanziarie,  al  fine di consentire l'immediato avvio degli
interventi programmati assicurando nel contempo modalita' e tempi  di
attuazione  che  tengano  conto  delle  indicazioni della Commissione
tecnico scientifica;
  Ritenuto, pertanto, di dover  procedere  al  trasferimento  diretto
delle  risorse,  afferenti  al programma generale DISIA della regione
Campania, ai soggetti titolari  degli  interventi  individuati  dalla
relativa intesa programmatica;
  Visto  l'accordo  intercorso  tra  il  Ministero dell'ambiente e la
regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
n. 241/1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono approvati, per gli importi a fianco di  ciascuno  indicati,
gli  interventi  previsti  dall'intesa programmatica stipulata con la
regione Campania, relativi  al  programma  generale  DISIA,  indicati
nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un
importo complessivo di lire 10.000 milioni e concernenti l'attuazione
per  gli  anni  1989-90 del programma triennale 1989-91 per la tutela
ambientale.